COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEDASO/BORGO ROSSELLI DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GIRONE “L1” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEDASO/BORGO ROSSELLI DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GIRONE “L1” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 61, disponeva la ripetizione della gara sospesa dall’arbitro al 35° minuto del primo tempo, ritenendo tale decisione errata “non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara e non essendo il comportamento posto in essere dal tesserato, sia pure illegittimo, tale da ingenerare una situazione reale di pericolo ” e “rilevato pertanto che dagli atti non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e che andava quindi ripreso”. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo la F.C. Pedaso chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai danni della società Borgo Rosselli. Assumeva la reclamante la fondatezza delle motivazioni addotte dall’arbitro per la sospensione definitiva della gara, per avere l’assistente arbitrale di parte del Borgo Rosselli, già allontanato dall’arbitro, assunto un comportamento di minaccia diretta, grave e reiterata nei confronti del direttore di gara, tale da indurlo a non proseguire l’incontro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro in esame temendo per la sua incolumità a causa del comportamento dell’assistente arbitrale di parte della squadra ospite, il quale lo minacciò pesantemente, rifiutandosi altresì di eseguire il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; • rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 17, n. 4, del Codice di Giustizia Sportiva; • ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro, al 35° minuto del primo tempo, appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità propria, creatasi a seguito del comportamento dell’assistente arbitrale di parte, il quale impediva il regolare svolgimento della gara; • visto l’art. 4 del citato Cgs. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla F.C. Pedaso, per l’effetto infliggendo alla Borgo Rosselli A.S.D. la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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