COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL DIRIGENTE SONAGLIA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIGOR FABRIANO/GAGLIOLE DEL 18.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “C2” GIRONE “B”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL DIRIGENTE SONAGLIA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIGOR FABRIANO/GAGLIOLE DEL 18.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “C2” GIRONE “B”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Sonaglia Claudio, asseritamente dirigente tesserato per l’A.S.D. Vigor Fabriano, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2011 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato, chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. Ammetteva il reclamante: a) di avere protestato reiteratamente e con toni decisi nei confronti dell’arbitro, ma negava decisamente di averlo offeso o minacciato; b) a fine gara, di essergli fatto davanti con le mani alzate per fermarlo e chiedergli spiegazioni, ma di averlo subito lasciato passare difronte all’avvertimento di questi che avrebbe chiamato le Forze dell’Ordine e ciò senza l’intervento di chicchessia. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato, nell’intervallo della gara, il Sonaglia perché, protestando, proferiva minacce nei suoi confronti. Nel corso del secondo tempo, lo stesso dirigente, dalla tribuna ove si era posizionato, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose. Al termine dell’incontro, batteva forti colpi sulla porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara e gridando, lo minacciava di nuovo. All’uscita dagli spogliatoi, il ridetto dirigente lo avvicinava ancora e, minacciandolo, lo spingeva più volte con il palmo della mano, senza tuttavia provocargli alcun dolore. Potè infine raggiungere la propria autovettura grazie all’intervento di alcuni dirigenti della squadra ospite presenti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Sonaglia in ordine alle violazioni ascrittegli; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • ritenuto, in conclusione, che le modalità dei fatti in esame non consentono l’invocata riduzione della sanzione, la cui durata pertanto deve essere confermata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal dirigente Sonaglia Caludio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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