COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA 2001 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CITTA’ DI CASTEL DI LAMA/VILLA 2001 DEL 13.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 59 del 16.2.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. VILLA 2001 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CITTA’ DI CASTEL DI LAMA/VILLA 2001 DEL 13.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 59 del 16.2.2011).
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 250,00 alla Società, per il comportamento ascritto dai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro;
- squalifica fino al 31 marzo 2011 al sig. Casimirri Romano, nell’occasione assistente arbitrale di parte;
- squalifica per sei gare effettive al calciatore Capriotti Domenico, asseritamente tesserato a favore della reclamante, per comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro;
- squalifica per quattro gare effettive ciascuno ai calciatori Capriotti Luca ed Oddi Tiziano, entrambi asseritamente tesserati a favore della reclamante, per il comportamento dagli stessi tenuto nei confronti dell’arbitro;
- squalifica fino al 31 ottobre 2011 all’allenatore Guerrieri Luigi, per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e dell’arbitro.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa 2001, deducendo la non completa veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione di tutte le sanzioni impugnate, ritenute comunque sproporzionate ed abnormi.
A dire della reclamante, sarebbe stato l’inspiegabile comportamento dell’arbitro nel secondo tempo, completamente mutato rispetto al primo a seguito dell’intervento dei dirigenti locali, a generare il nervosismo nei propri tesserati. E comunque:
- non risponderebbe al vero che alcuni propri sostenitori entrarono nello spazio antistante gli spogliatoi per aggredire l’arbitro: in ogni caso eventuali responsabilità al riguardo andrebbero imputate alla società ospitante;
- il poliziotto in borghese citato dal Giudice Sportivo sarebbe un dirigente del Villa 2001 e non avrebbe effettuato nessun “salvataggio”, ma si sarebbe limitato ad arginare le proteste dei suoi giocatori e consentito all’arbitro di raggiungere tranquillamente lo spogliatoio;
- fuori luogo ed inutile sarebbe stata la chiamata delle Forze dell’Ordine da parte dell’arbitro stante l’assenza di alcun pericolo;
- Guerrieri protestò nei confronti dell’arbitro anche in maniera veemente e reiterata, ma senza minacce né alcun tentativo di colpirlo;
- l’arbitro in nessun caso fu toccato da alcuno né mai vi fu l’intenzione di farlo;
- Casimirri, persona assai mite e collaboratore lontano dal mondo del calcio, sarebbe completamente estraneo ai fatti contestatigli in quanto non presente poiché impegnato, come sempre, nella raccolta del materiale di gara: vi sarebbe stato un evidente errore di persona da parte dell’arbitro;
- Capriotti Domenico e Capriotti Luca protestarono, come altri, in maniera istintiva e veemente, ma non posero in essere i tentativi di aggressione all’arbitro erroneamente loro ascritti: peraltro, se avessero voluto colpirlo lo avrebbero potuto fare, ma ciò non era nelle loro intenzioni;
- Oddi Tiziano, già espulso per doppia ammonizione, intervenne, anche perché sottufficiale della Guardia di Finanza, al solo fine di sedare le proteste dei propri compagni di squadra ed agevolare l’ingresso dell’arbitro negli spogliatoi, afferrandolo per un braccio, ma senza strattonarlo, venendo tuttavia in ciò frainteso; lo stesso tesserato ebbe poi un’animata discussione con il presidente della squadra avversaria, reo, a suo dire, di un comportamento antisportivo, ma nulla afferente la persona dell’arbitro.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti specificamente ascritti ai sostenitori ed ai tesserati della reclamante.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta ai tesserati ed ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti come loro contestati;
• ritenuta la correttezza della decisione impugnata in ordine alle sanzioni ivi applicate, che pertanto, devono essere confermate, ad eccezione di quella inflitta all’allenatore Guerrieri, la quale, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, deve essere ridotta nella misura come in dispositivo.
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Villa 2001, così decide:
- lo accoglie nella parte relativa alla sanzione inflitta al tecnico Guerrieri Luigi, per l’effetto riducendogli la squalifica al 15 agosto 2011;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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