COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. TARSI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 MARZO 2011 SEGUITO GARA BORGOSELVA/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 6.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 58 del 9.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. TARSI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 MARZO 2011 SEGUITO GARA BORGOSELVA/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 6.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 58 del 9.3.2011).
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dal sig. Tarsi Tiziano, presidente della società G.S. Audax 1970 S. Angelo, avverso la sanzione dell’inibizione applicatagli dal primo Giudice fino al 30 marzo 2011, inferiore al minimo e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Tarsi Tiziano ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della società G.S. Audax 1970 S. Angelo.
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