COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASS. CALCETTO PICENUM AVVERSO LE SANZIONI: o DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MENCHINI ALESSIO; o DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2011 AL DIRIGENTE DI ANTONIO FABIO; SEGUITO GARA PIAZZA IMMACOLATA/CALCETTO PICENUM DEL 18.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “M” – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASS. CALCETTO PICENUM AVVERSO LE SANZIONI: o DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MENCHINI ALESSIO; o DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2011 AL DIRIGENTE DI ANTONIO FABIO; SEGUITO GARA PIAZZA IMMACOLATA/CALCETTO PICENUM DEL 18.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “M” - (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011). Con reclamo ritualmente proposto l’Ass. Calcetto Picenum ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe - che ha inflitto: a) al calciatore Menchini Alessio la squalifica per sei gare effettive; b) al dirigente Di Antonio Fabio, la sanzione dell’inibizione fino al 31 luglio 201; entrambi per il comportamento dagli stessi tenuto, durante ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Con i motivi scritti la reclamante ha chiesto l’annullamento delle sanzioni impugnate ovvero, in subordine, deducendone comunque l’eccessività, la riduzione dell’entità delle stesse. A dire della reclamante: - il proprio calciatore si sarebbe limitato a protestare, sia pur vivacemente, nei confronti dell’arbitro, al quale, al termine dell’incontro, si avvicinò al solo fine di chiedergli spiegazioni, senza null’altro; - il proprio dirigente avrebbe protestato nei confronti dell’ufficiale di gara per l’episodio della rete ritenuta regolare ma non convalidata, senza tuttavia mai minacciarlo o cercare di aggredirlo. All’odierna riunione è comparsa la Società illustrando ulteriormente i motivi di reclamo ed insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che le condotte ascritte agli odierni tesserati sanzionati vadano ricondotte nell’ambito di reiterate, smodate proteste, prive tuttavia di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto, non essendo ravvisabile nel caso di specie, in ciò concordando con il primo Giudice, la ben più grave violazione di cui all’art. 19, comma 4, lett. d) del Cgs nella forma tentata. P.Q.M. in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’Ass. Calcetto Picenum: a) riduce la squalifica del calciatore Menchini Alessio a quattro giornate di gara; b) riduce l’inibizione del dirigente Di Antonio Fabio al 30 aprile 2011. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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