COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: o DELL’AMMENDA DI € 280,00 ALLA RECLAMANTE; o DELL’INIBIZIONE FINO AL 9 MARZO 2011 AL DIRIGENTE MARCHEGIANI ROMOLO; SEGUITO GARA SAMPAOLESE/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 19.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: o DELL’AMMENDA DI € 280,00 ALLA RECLAMANTE; o DELL’INIBIZIONE FINO AL 9 MARZO 2011 AL DIRIGENTE MARCHEGIANI ROMOLO; SEGUITO GARA SAMPAOLESE/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 19.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” - (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011). Con reclamo tempestivamente proposto la S.S. Sampaolese Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche - pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe - che ha inflitto al dirigente Marchegiani Romolo, la sanzione dell’inibizione fino al 9 marzo 2011 ed alla Società l’ammenda di € 280,00 per il comportamento offensivo e minaccioso ascritto ai propri sostenitori, durante ed al termine della gara, nonché ai propri dirigenti per avere consentito l’ingresso di alcuni di loro nello spazio antistante gli spogliatoi. Con i motivi scritti la reclamante, deducendone comunque l’eccessività, ha chiesto: a) l’annullamento dell’inibizione applicata al proprio dirigente; b) l’annullamento della sanzione pecuniaria inflitta alla Società ovvero, in subordine, la riduzione dell’entità della stessa. A dire della reclamante: - non vi sarebbe stato alcun tentativo di scavalcare la rete da parte dei pochi sostenitori presenti; - nessun estraneo sarebbe entrato nello spazio antistante gli spogliatoi; - nessuna offesa all’arbitro, semmai ad uno dei due suoi accompagnatori, rimasto, insieme all’altro, davanti agli spogliatoi per tutta la gara, da parte di un dirigente provocato dalle inopportune considerazioni di questi. Ascoltato a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Sampaolese, precisando che gli stessi dalla tribuna lo insultarono e lo minacciarono per tutto l’arco della gara. Una trentina di questi, al termine dell’incontro, fecero ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi continuando nelle offese e minacce, reiterandole altresì nel momento in cui lasciò definitivamente l’impianto sportivo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente Marchegiani Romolo fino al 9 marzo 2011, inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, ed adeguatamente sanzionata nella misura determinata dal primo Giudice; • visto l’art. 4, comma 3, del Cgs. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione inflitta al dirigente Marchegiani Romolo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Cgs; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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