COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARGIGNANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MAIOLATI/ARGIGNANO DEL 5.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 58 del 9.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARGIGNANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MAIOLATI/ARGIGNANO DEL 5.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 58 del 9.3.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 alla reclamante per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; - squalifica per tre e quattro gare effettive rispettivamente ai calciatori Pallotta Paco ed Allko Alfred, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, per il comportamento antiregolamentare dagli stessi tenuto, durante ed al termine dell’incontro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Argignano, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - i propri sostenitori protestarono nei confronti dell’arbitro solo allorché lo stesso non sanzionò in maniera adeguata alcuni interventi duri e fallosi dei giocatori locali, ma senza minacce o altro; - il calciatore Allko, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, si allontanò correttamente dal campo, facendovi rientro solo al termine dell’incontro e non proferì offesa alcuna nei confronti del direttore di gara; - il Pallotta, giocatore ed allenatore della squadra, venne espulso perché, alzandosi dalla panchina, dava istruzioni tecniche ai propri calciatori; nell’abbandonare il terreno di gioco, protestò con l’arbitro, senza tuttavia offenderlo; al termine dell’incontro, lo stesso si rivolse in modo deciso esclusivamente ai propri atleti e non all’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - dalla metà del primo e per tutto il secondo tempo, i sostenitori della squadra ospite lo insultarono volgarmente; - il calciatore Allko, rientrato negli spogliatoi perché espulso per un fallo di gioco, in due occasioni ne uscì per insultarlo; al termine dell’incontro, lo stesso lo attese davanti alla porta degli spogliatoi e lo offese pesantemente; - il Pallotta, espulso dalla panchina ove si trovava dopo essere stato sostituito, ad alta voce gli diede del ridicolo; al termine della gara, lo attese davanti agli spogliatoi e lo offese dandogli dell’handicappato e dell’incapace. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che gli atti ufficiali di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei sostenitori e tesserati dell’odierna reclamante; • ritenuto quindi di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla società reclamante, anche per quanto attiene l’entità delle sanzioni impugnate. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Argignano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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