COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PAGLIARE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27 APRILE 2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE ERBUTO BENITOSEGUITO GARA ATLETICO PICENO/PAGLIARE DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. PAGLIARE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27 APRILE 2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE ERBUTO BENITOSEGUITO GARA ATLETICO PICENO/PAGLIARE DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE “F”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011).
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. in epigrafe, infliggeva all’allenatore Erbuto Benito la squalifica fino al 27 aprile 2011 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pagliare Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, la riduzione della sanzione impugnata.
A dire della reclamante l’allenatore, entrato sul terreno di gioco per soccorrere il proprio portiere rimasto coinvolto in uno scontro di gioco, vedendo che alcuni suoi giocatori stavano protestando con il direttore di gara, cercò di frapporsi per far cessare la discussione, alzando anche lui la voce, ma senza alcun insulto. Non essendogli stato notificato alcun provvedimento disciplinare, lo stesso tecnico riprese regolarmente il suo posto fino al termine della gara.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta la descrizione dei fatti, contenuta negli atti ufficiali, univoca, convincente e priva di contraddittorietà, che non può pertanto essere disattesa sulla base delle affermazioni della società reclamante, le quali di conseguenza devono ritenersi delle mere tesi difensive;
• ritenuta provata la responsabilità dell’allenatore Erbuto in ordine ai fatti ascrittigli, la cui gravità giustifica appieno la misura della sanzione inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio ai calciatori.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pagliare Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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