COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FALCONARESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FALCONARESE/VISMARA 2008 DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FALCONARESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FALCONARESE/VISMARA 2008 DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 800,00 all’A.S.D. Falconarese per il comportamento ascritto, a fine gara, ad un proprio sostenitore, entrato nello spazio antistante gli spogliatoi, ed ai propri dirigenti ed addetti al campo; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore Martelli Riccardo Filipp, asseritamente tesserato per la reclamante, per comportamento offensivo, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Falconarese, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive rispetto ai fatti verificatisi. A dire della reclamante: - a fine gara, un estraneo effettivamente entrò nello spazio antistante gli spogliatoi, perchè favorito dall’uscita dell’ambulanza dal campo e non per mancanza di controlli di sicurezza; - residuerebbero incertezze in ordine agli sputi sui borsoni e sugli indumenti, stante il fatto che lo spogliatoio riservato agli ufficiali di gara era chiuso a chiave e la stessa fu debitamente riconsegnata all’arbitro al termine dell’incontro, come pure per gli sputi sull’autovettura; - la temperatura dell’acqua per la doccia dei giudici di gara forse era scesa ma non poteva essere certo fredda, anche per le caratteristiche dell’impianto stesso. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente precisato: - che a fine gara, un estraneo, qualificatosi come preparatore dei portieri della Falconarese, entrò nello spazio antistante gli spogliatoi ed offese dapprima un suo assistente e poi lui stesso; - che il calciatore Martelli, espulso dalla panchina per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, al termine dell’incontro, si presentò davanti agli spogliatoi insultando la terna arbitrale; - che al rientro, unitamente ai suoi assistenti, nello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara, dopo averne ripreso la chiave dal dirigente addetto, trovò i borsoni e gli abiti sporchi di sputi; - che l’acqua della doccia era fredda e, a specifica richiesta, ricevette parole di scherno da parte del ridetto estraneo; - di avere trovato degli sputi sul finestrino anteriore e sul parabrezza della sua auto allorché si apprestava a ripartire dall’impianto sportivo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del calciatore sanzionato in ordine alla contestatagli condotta reiteratamente offensiva nei confronti degli ufficiali di gara, come pure quella della società in ordine alle violazioni ascritte ai propri dirigenti ed al sostenitore, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro. La gravità di quanto accaduto nell’occasione, con particolare riferimento ai fatti subiti dalla terna arbitrale a fine gara, non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione inflitta alla società, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa. Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure alla reclamante e la conferma di quella inflitta al calciatore. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Falconarese ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina la sanzione pecuniaria infliggendo all’A.S.D. Falconarese la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) con diffida.
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