COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. RIVIERA SAMB AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIVIERA SAMB/PICENO UNITED MMX DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 63 del 2.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. RIVIERA SAMB AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIVIERA SAMB/PICENO UNITED MMX DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 63 del 2.3.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 750,00 con diffida all’A.S.D. Riviera Samb per avere i propri tesserati partecipato ad una rissa e per avere permesso altresì ad alcuni sostenitori di fare ingresso in campo per parteciparvi anch’essi; - squalifica per tre gare effettive al calciatore Coppola Gennaro, asseritamente tesserato per la reclamante, per comportamento violento nei confronti di un avversario; - squalifica per quattro gare effettive ciascuno ai calciatori Bianco Carmelo e Bianco Simone per avere partecipato alla ridetta rissa. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Riviera Samb, deducendo un errore tecnico in cui sarebbe incorso il direttore di gara, le sue assicurazioni su quanto avrebbe riportato in referto e chiedendo, pertanto, l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate. Ai fini istruttori, la reclamante produceva referti medici e fotografie dei propri giocatori colpiti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha altresì precisato: - che i tesserati delle due società diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo sospeso definitivamente l’incontro; - che la rissa ebbe origine dopo l’espulsione di un calciatore della Riviera Samb, Coppola Gennaro, reo di avere colpito un giocatore avversario con un colpo alla testa; - che alla rissa parteciparono, tra gli altri, distinguendosi, i calciatori Bianco Carmelo e Bianco Simone; - che circa dieci sostenitori, non meglio identificati, entrarono in campo dal cancello principale, partecipando attivamente alla colluttazione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità della società e dei calciatori sanzionati; • ritenuta la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Riviera Samb ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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