COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D.C. BABUCCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 APPLICATA AL CALCIATORE MARSILI MICHELE SEGUITO GARA BAUCCE/MONTELABBATE DEL 12.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.D.C. BABUCCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 APPLICATA AL CALCIATORE MARSILI MICHELE SEGUITO GARA BAUCCE/MONTELABBATE DEL 12.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011).
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 24 marzo 2011, quindi oltre i sette giorni successivi al 16 marzo 2011, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.D.C. Babucce per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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