COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ADAMOLI GIUSEPPE SEGUITO GARA REAL METAURO/GROTTAMMARE DEL 13.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ADAMOLI GIUSEPPE SEGUITO GARA REAL METAURO/GROTTAMMARE DEL 13.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Adamoli Giuseppe, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per avere al termine della gara partecipato alla rissa creatasi tra i calciatori delle due Società colpendo alcuni calciatori avversari. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali per fatti analoghi. A dire della reclamante, il calciatore Adamoli sarebbe intervenuto per difendere un proprio compagno di squadra aggredito da un avversario ed avrebbe spintonato, ma senza violenza, alcuni giocatori locali nell’unico intento di sedare gli animi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere visto il calciatore Adamoli colpire con calci e pugni alcuni giocatori avversari. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Adamoli in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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