COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL METAURO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL METAURO/GROTTAMMARE DEL 13.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL METAURO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL METAURO/GROTTAMMARE DEL 13.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 800,00 all’A.S.D. Real Metauro; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore Giambartolomei Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti degli avversari e della terna arbitrale; - squalifica fino al 31 dicembre 2011 al calciatore Ettaj Ismail, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di un assistente arbitrale; - squalifica fino al 30 giugno 2011 al tecnico Manuelli Omar, per il comportamento dallo stesso tenuto a fine gara nei confronti di alcuni calciatori avversari e della terna arbitrale; - inibizione fino al 13 aprile 2011 al sig. Lazzari Andrea, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Metauro, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la diminuzione della sanzione pecuniaria, la revoca o comunque la riduzione delle sanzioni inflitte al dirigente Lazzari Andrea ed al calciatore Ettaj Ismail, la riduzione delle squalifiche applicate all’allenatore Manuelli Omar ed al calciatore Giambartolomei Luca. A dire della reclamante: - il tentativo di colpire con gli ombrelli i componenti della panchina riservata alla squadra avversaria, contestato ai propri sostenitori, non può essere ritenuto una vera minaccia, visto che le panchine sono coperte e chiuse nella parte che dà verso il pubblico e poste ad una distanza dalla rete di recinzione tale da rendere impossibile tale contatto; - l’allenatore non innescò alcuna rissa poiché questa non vi fu: ebbe luogo viceversa un’aggressione con calci e pugni da parte di un giocatore della squadra avversaria verso alcuni calciatori del Real Metauro, i quali, tuttavia, non reagirono; il Manuelli dapprima tentò di intervenire a seguito delle provocazioni ricevute, ma poi desistette e le frasi che egli proferì non furono né minacciose né intimidatorie; - il calciatore Giambartolomei non partecipò ad alcuna rissa, che, come detto, non vi fu e la frase offensiva proferita era rivolta all’assistente arbitrale e non alla terna; - il gesto ascritto al calciatore Ettaj Ismail nei confronti dell’assistente arbitrale fu del tutto involontario, allorché lo stesso stava velocemente rientrando negli spogliatoi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha, tra l’altro, precisato: - che a fine gara alcuni calciatori delle due squadre si avvicinarono tra loro con reciproca agitazione, dandosi anche qualche spinta, ma senza colpi di sorta; - di essere quindi intervenuto facendo cessare tali condotte. L’assistente arbitrale nr. uno ha precisato di avere visto solo un calciatore, appartenente alla squadra del Grottammare, colpire con calci e pugni alcuni avversari: gli altri si avvicinarono tra loro ma senza colpirsi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro, l’assistente arbitrale nr. uno e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’inibizione applicata al sig. Lazzari Andrea fino al 13 aprile 2011, inferiore ad un mese e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori e dirigenti, con le modalità puntualmente descritte dagli ufficiali di gara, ed adeguatamente sanzionata nella misura determinata dal primo Giudice; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Ettaj Isamil in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma, dovendosi sul punto disattendere le affermazioni della reclamante, apparse mere tesi difensive prive di riscontri obiettivi; • ritenuto che la condotta del calciatore Giambartolomei Luca vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • rilevato che i fatti ascritti al tecnico Manuelli Omar - dai quali è stato escluso qualsivoglia contenuto di effettiva violenza - sono stati ridimensionati nella loro obiettiva gravità. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Real Metauro, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione applicata al sig. Lazzari Andrea, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione inflitta al calciatore Giambartolomei Luca, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara; - lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’allenatore Manuelli Omar, per l’effetto riducendogli la squalifica al 5 aprile 2011; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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