COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAFFE’ PORTOS AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAFFE’ PORTOS/RIPATRANSONE DEL 5.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 152 del 9.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CAFFE’ PORTOS AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAFFE’ PORTOS/RIPATRANSONE DEL 5.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 152 del 9.3.2011).
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 500,00 alla reclamante per essere i propri sostenitori venuti a vie di fatto con la tifoseria avversaria, invadendo il terreno di gioco e costringendo l’arbitro ad interrompere definitivamente la gara;
- squalifica per otto gare effettive al calciatore Tapajosdossantos Mauroelias, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Caffè Portos, chiedendo la revoca e/o una congrua diminuzione della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.
Deduceva la reclamante:
- quanto alla squalifica del calciatore: a) l’eccessività e la spropositatezza della sanzione inflittagli, con riferimento alla normativa vigente ed ai precedenti giurisprudenziali in materia, avendo questi tenuto una condotta scorretta ed antisportiva, sicuramente censurabile, ma non suscettibile di essere sanzionata tanto pesantemente; b) assenza di precedenti specifici a suo carico;
- quanto all’ammenda: l’eccessività e la spropositatezza della pena, ricorrendo nel caso di specie le circostanze attenuanti di cui al 1° comma dell’art. 13 del Cgs, in particolare: alla lett. a) per avere la Società adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo, avvalendosi di Vigilantes professionali, oltre che delle Forze dell’Ordine, per il servizio d’ordine in occasione delle gare interne; alle lett. b) e c) per l’indubbia e meritoria opera di prevenzione e di cooperazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla Società attraverso specifica richiesta al locale Comando dei Carabinieri e predisposizione di adeguato ed efficace servizio d’ordine pubblico, nonché con la diffusione dagli altoparlanti dello stadio, subito dopo le prime intemperanze, di un messaggio antiviolenza e con l’invito dei dirigenti e del capitano della squadra rivolto ai propri sostenitori di mantenere un comportamento civile e corretto, dando prova, quindi, di lodevole azione a detrimento e stigmatizzazione di qualunque condotta antisportiva e/o violenta.
All’odierna riunione è comparsa la società illustrando ulteriormente i motivi di reclamo ed insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato sia i gravi fatti ascritti ai sostenitori della Caffè Portos - i quali, unitamente a quelli della società ospitata, diedero vita ad una rissa accesasi in campo e nelle immediate vicinanze, che determinò la sospensione definitiva dell’incontro - sia la condotta del calciatore, precisando che il gesto gli procurò dolore sia pur istantaneo e fu da questi compiuto approfittando della presenza di alcuni suoi compagni di squadra, per non essere riconosciuto.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità della società e del calciatore sanzionato;
• ritenuta la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio.
P.Q.M.
respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Caffè Portos ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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