COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. E.D.P. JESINA FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO SANT’ELPIDIO/JESINA DEL 6.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. E.D.P. JESINA FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO SANT’ELPIDIO/JESINA DEL 6.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011). Il 6 marzo 2011 veniva disputata la gara del Campionato Regionale Femminile, Porto Sant’Elpidio – Jesina, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 1. L’A.S.D. Calcio Femminile Porto Sant’Elpidio inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che la squadra avversaria aveva contravvenuto alla norma che consente alle società partecipanti al Campionato Femminile di Calcio a Cinque la sostituzione di un massimo di tre calciatrici, avendone invece effettuate quattro, chiedeva che all’A.P.D. E.D.P. Jesina Femminile fosse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara de quo. L’adito Giudice Sportivo, ritenuta sussistente la denunciata violazione, accoglieva il gravame infliggendo all’odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in esame. Avverso la predetta delibera l’A.P.D. E.D.P. Jesina Femminile ha inoltrato rituale reclamo deducendo l’errore in cui sarebbero incorsi la controparte e, conseguentemente, il Giudice Sportivo nell’applicazione della normativa Federale, come pubblicata sul Com. Uff. nr. 1 della stagione sportiva in corso, all’art. 23, che prevede fino ad un massimo di cinque sostituzioni per i Campionati Regionali di Calcio Femminile. Concludeva la reclamante chiedendo l’annullamento della delibera impugnata ed il ripristino del risultato di 1 a 1 maturato sul campo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame fondato per i motivi addotti dalla reclamante, ai quali si fa quindi integrale rinvio. Ed invero, deve aversi per accertato che, nell’incontro in esame, la Jesina effettuò quattro sostituzioni. Ciò premesso, occorre ora stabilire se tale condotta della Società abbia violato le disposizioni vigenti in materia. La risposta non può essere che negativa, atteso che a norma delle disposizioni della L.N.D. pubblicate sul Com. Uff. nr. 1 in data 1° luglio 2010 e riportate sul Com. Uff. nr. 1 del Comitato Regionale Marche in pari data, nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale ... , in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (parte III - punto 23 – pag. 1/44). P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.P.D. E.D.P. Jesina Femminile, annulla l’impugnata delibera, ripristinando altresì il risultato di 1 a 1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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