COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CHIESANUOVA CALCIO/PORTO POTENZA DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 146 del 2.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CHIESANUOVA CALCIO/PORTO POTENZA DEL 27.2.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 146 del 2.3.2011).
Con nota dell’8 marzo 2011 l’A.S.D. Chiesanuova Calcio, richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avverso la sanzione dell’ammenda applicatale dal primo Giudice.
A seguito di ricezione di copia degli atti, la società non inviava i motivi di gravame.
Il reclamo è, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.
la Commissione dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Chiesanuova Calcio per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione di copia degli atti ufficiali.
Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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