COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL ANCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL ANCARIA/CENTOBUCHI DEL 21.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “L” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 69 del 23.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. REAL ANCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL ANCARIA/CENTOBUCHI DEL 21.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “L” -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 69 del 23.3.2011).
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione.
Detto difetto ne impedisce di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione.
Nulla per la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL ANCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL ANCARIA/CENTOBUCHI DEL 21.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “L” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 69 del 23.3.2011)."