COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONSAMPIETRO MORICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4 MAGGIO 2011 APPLICATA ALL’ALLENATORE RICCI DANIELE SEGUITO GARA MONSAMPIETRO MORICO/MARINER DEL 2.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 del 7.4.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONSAMPIETRO MORICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4 MAGGIO 2011 APPLICATA ALL’ALLENATORE RICCI DANIELE SEGUITO GARA MONSAMPIETRO MORICO/MARINER DEL 2.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 172 del 7.4.2011). Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 4 maggio 2011 del proprio allenatore Ricci Daniele, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monsampietro Morico ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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