COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TEDESCHI FRANCO SEGUITO GARA AMANDOLA/PORTO D’ASCOLI DEL 26.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 168 del 30.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TEDESCHI FRANCO SEGUITO GARA AMANDOLA/PORTO D’ASCOLI DEL 26.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 168 del 30.3.2011). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Tedeschi Franco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Porto d’Ascoli chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una congrua riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque estremamente severa in rapporto a quanto effettivamente accaduto. A dire della reclamante il direttore di gara non era nella posizione per poter vedere i fatti e comunque: - l’intervento del Tedeschi sull’avversario avvenne in ritardo sull’azione di gioco, poiché questi aveva già rinviato, e non con il pallone lontano; - a seguito del contatto, derivato dall’eccessivo agonismo e dalla impossibilità di frenare la propria corsa, il ridetto calciatore diede una gomitata al torace e non al volto dell’avversario, il quale peraltro cadde accentuandone platealmente le conseguenze; - il medesimo giocatore, dopo l’espulsione, si avvicinò all’arbitro per protestare senza tuttavia afferrarlo ai fianchi come invece dallo stesso refertato. In via istruttoria, la reclamante produceva DVD della gara in esame. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Tedeschi per avere colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto, con pallone ormai lontano e, quindi, non nel contesto del gioco, senza tuttavia provocargli ulteriori conseguenze. Alla notifica del conseguente provvedimento di espulsione, lo stesso lo afferrava per la maglia con entrambe le mani all’altezza dei fianchi e gli rivolgeva frasi irriguardose. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Tedeschi: 1) espulsione per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, meritevole della sanzione minima di tre gare comminata all’art. 19, 4° comma, del Cgs ; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con comportamento gravemente irriguardoso, meritevole, alla luce della richiamata normativa, della sanzione di tre gare; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Tedeschi giustifica pienamente la sanzione di sei giornate di squalifica applicata dal primo Giudice. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto della S.S.D. Porto d’Ascoli S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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