COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIETRALACROCE/CASTELBELLINO DEL 9.4.2011 – PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 175 del 13.4.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIETRALACROCE/CASTELBELLINO DEL 9.4.2011 – PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 175 del 13.4.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e la squalifica del campo di giuoco per due giornate di gara alla reclamante per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dei tesserati e sostenitori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pietralacroce 73, deducendo: - la non piena veridicità del referto arbitrale; - l’atteggiamento provocatorio di un calciatore della squadra ospite come motivo dell’ingresso in campo di alcuni propri sostenitori; - la violenza subita da un proprio tesserato - intervenuto in soccorso di un giocatore locale aggredito da un sostenitore della squadra ospite - da parte di un genitore di un giocatore del Castelbellino; - il fattivo intervento dei propri dirigenti a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei tesserati, arbitri e dirigenti presenti. All’odierna riunione è presente il Presidente della reclamante, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Sentito a chiarimenti, l’ufficiale di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando che alcuni di questi, al termine dell’incontro, entrarono sul terreno di gioco, aggredendo con calci e pugni i giocatori della squadra del Castelbellino che stavano festeggiando per la vittoria. Riferiva altresì di avere visto, nell’occasione, un giocatore della squadra ospite indirizzare ai sostenitori locali il gesto del silenzio. Grazie all’intervento dell’allenatore e dei dirigenti locali, i propri sostenitori non raggiunsero di nuovo i giocatori ospiti, i quali poterono così rientrare negli spogliatoi. Successivamente scoppiò una rissa fra i sostenitori di entrambe le squadre, sedata solo con l’intervento delle Forze dell’Ordine. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione, come nel caso di specie, fornita dalla parte. Nel merito, i comportamenti ascritti ai sostenitori dell’A.S.D. Pietralacroce 73 non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, potenzialmente pericolosa. Si tratta, pertanto, di fatti che comportano l’applicazione dell’art. 14 del Cgs che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. La richiamata normativa prevede che, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00 e, in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui alle lett. d), e), f) e g) dell’art. 18, comma 1, del Cgs. Nel caso di specie, i fatti per cui è procedimento, alla luce delle risultanze istruttorie, devono essere qualificati particolarmente gravi. Nella quantificazione della pena, correttamente il primo Giudice ha tenuto conto delle attenuazioni di cui alla lett. c) dell’art. 13, 1° comma, del Cgs, mentre deve ritenersi non applicabile alla Società la recidiva né la stessa è stata mai diffidata per gli stessi fatti. Ciò detto, questa Commissione, in definitiva, ritiene congrua, alla luce della richiamata normativa, la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Pietralacroce 73 riduce la sanzione della squalifica del campo ad una giornata di gara, confermando nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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