COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PUPITA ANDREA SEGUITO GARA S. ORSO 1980/AUDAX PIOBBICO DEL 16.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 178 del 20.4.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PUPITA ANDREA SEGUITO GARA S. ORSO 1980/AUDAX PIOBBICO DEL 16.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 178 del 20.4.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Pupita Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Audax Calcio Piobbico, chiedendo un’equa riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, solo per difendersi dall’aggressione di alcuni giocatori avversari, il Pupita alzò un piede contro il quale uno di questi andò a sbattere, procurandosi due lievi ferite al petto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Pupita, affrontato a fine gara da tre giocatori avversari che volevano aggredirlo, colpì uno di questi con un calcio all’addome, provocandogli anche un graffio. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame non possa essere accolto. La tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili. La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Calcio Piobbico ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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