COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERMANA/ANCONA 1905 DELL’8.5.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 187 dell’11.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERMANA/ANCONA 1905 DELL’8.5.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 187 dell’11.5.2011). L’8 maggio 2011 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Eccellenza, Fermana/Ancona 1905, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 2. L’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. inoltrava reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche chiedendo: a) in via principale, la ripetizione dell’incontro per errore tecnico dell’arbitro; b) in subordine, applicarsi all’Ancona 1905, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, per la menomazione del proprio potenziale atletico subita ad opera dei sostenitori dell’Ancona. L’adito Giudice Sportivo, ritenutane l’infondatezza, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. ha inoltrato rituale reclamo insistendo nella richiesta di penalizzazione dell’U.S. Ancona 1905 di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, per la grave menomazione del proprio potenziale atletico subita ad opera dei sostenitori ospiti. In particolare la reclamante deduceva che: - durante la gara, al terzo minuto di recupero del secondo tempo, con il risultato di due a uno, il proprio portiere, Alex Castorani, cadde a terra stordito da una bomba carta lanciata dai sostenitori dell’Ancona, posti alle spalle dello stesso, che gli scoppiò a circa due metri; - la deflagrazione fu di tale violenza da provocare la rottura di un vetro antisfondamento, posto a separazione degli spalti dal terreno di gioco; - l’arbitro, dopo avere interrotto il gioco, invitò il portiere della Fermana a rialzarsi, non consentendo l’intervento dei sanitari; - la gara riprese e dopo circa un minuto, con il Castorani in condizioni inadeguate alla prosecuzione, l’Ancona realizzò la rete del definitivo pareggio; - dopo il termine dell’incontro, il ridetto portiere fu costretto al ricovero presso il locale Pronto Soccorso ove gli venne diagnosticata la “sindrome vertiginosa post trauma da scoppio”. A dire della reclamante: - l’episodio descritto avrebbe spiegato una significativa rilevanza sulla regolarità di svolgimento della gara, avendo dovuto la Fermana affrontare gli ultimi minuti dell’incontro, in cui peraltro subì la seconda rete, con il portiere in campo in condizioni fisiche palesemente compromesse dopo essere stato stordito dall’esplosione di una bomba carta lanciata dai sostenitori dell’Ancona; - evidente sarebbe la menomazione del proprio potenziale atletico sofferta, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 17, comma 1, del Cgs a carico della società oggettivamente responsabile, ancorché il calciatore in questione sia rimasto in campo, atteso che la ratio della norma prevede che sia sufficiente, ai fini dell’applicazione della penalizzazione, la determinazione, come nel caso di specie, di una situazione di pregiudizio tecnico-sportivo, dovendosi fare riferimento: a) alla gravità del gesto, b) alle effettive conseguenze fisiche riportate dall’atleta; - contrariamente a quanto concluso dal primo Giudice, la gara non sarebbe stata portata regolarmente a termine, attesa la gravità, l’intrinseca pericolosità del gesto e le conseguenze dello stesso; - sanzione equa sarebbe la penalizzazione di due punti in classifica, considerato che la norma indica i punti conseguiti sul campo dalla società oggettivamente responsabile come tetto minimo. L’U.S. Ancona 1905, controinteressata, con missiva del 14 maggio 2011, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame, formulando altresì istanza, in subordine, di acquisizione ai fini probatori dell’allegato video della gara. Deduceva l’U.S. Ancona 1905 che: - verso il termine della gara, all’interno del settore riservato ai propri sostenitori, scoppiò un petardo, senza tuttavia provocare altre conseguenze ed, in particolare, quelle descritte dalla reclamante in ordine alla menomazione del potenziale atletico ed alla frantumazione del vetro antisfondamento; - il portiere della Fermana, che in quel momento si trovava al limite dell’area di rigore per battere una punizione e, quindi, ad una distanza di oltre sedici metri dal punto dello scoppio, si inginocchiò a terra, sempre fuori area, con l’evidente scopo di ritardare la ripresa del gioco tanto da essere, per questo, redarguito dal direttore di gara: lo stesso riprese immediatamente il gioco senza mostrare di avere subito conseguenza alcuna. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - intorno al quarantasettesimo minuto del secondo tempo sentì una forte esplosione provenire dalla curva occupata dai sostenitori dell’Ancona e, comunque, non sul terreno di gioco; - subito dopo il botto, il portiere della Fermana, che si trovava fuori dall’area di rigore, tra la linea e la lunetta, ad una distanza di circa dieci metri da lui, si mise le mani alla testa adagiandosi a terra; - lo stesso si rialzò subito dopo, su sollecitazione di un calciatore dell’Ancona prima, che gesticolando gli disse qualcosa, e di due suoi compagni di squadra dopo, senza quindi alcun intervento in tal senso dell’arbitro, che avvicinatosi a lui, lo trovò già in piedi ed in condizioni normali, senza che questi facesse riferimento alcuno allo scoppio o chiedesse l’intervento del medico; - dopo circa venti/trenta secondi fece riprendere il gioco sino al termine della gara. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo e le controdeduzioni della resistente, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. L’assunto della reclamante, in punto di fatto, non ha trovato alcun riscontro probatorio negli atti ufficiali e le dichiarazioni rese dall’arbitro alla Commissione hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito. Infatti è stato accertato, senza qui ripetere quanto già risulta in atti, che nessuna alterazione al potenziale atletico della reclamante si è verificata nel caso in esame. La mancanza di tale necessario presupposto di fatto impedisce l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 17, 1° comma, ultima parte, del Codice di giustizia sportiva. Alla luce di ciò e del fatto che nel corso dell’incontro non si sono verificati fatti tali da averne alterato il normale svolgimento, il reclamo va respinto. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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