COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BLACK & WHITE MAGIC AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL FOLIGNANO JUNIOR/BLACK & WHITE DEL 29.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” PLAY-OUT – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 184 del 4.5.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BLACK & WHITE MAGIC AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL FOLIGNANO JUNIOR/BLACK & WHITE DEL 29.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” PLAY-OUT - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 184 del 4.5.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica per tre gare effettive al calciatore Hoseini Habbas, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di un giocatore avversario; - squalifica fino al 30 settembre 2011 al tecnico Vecchiola Federico, allenatore asseritamente tesserato per la reclamante, per condotta violenta, a fine gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tali decisioni ha proposto, con unico atto, rituale reclamo l’A.S.D. Black & White Magic, con il quale, deducendone l’infondatezza nel merito e l’eccessività nella misura, ha chiesto, anche avanti questa Commissione, in via principale, la revoca delle sanzioni impugnate; in via gradata, una loro congrua riduzione, in raffronto altresì alle sanzioni applicate agli altri tesserati coinvolti. A dire della reclamante, i propri tesserati - comunque dispiaciuti, mortificati e pentiti per quanto accaduto – avrebbero agito per legittima difesa, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, essendosi gli stessi limitati a difendersi dall’aggressione subita da parte dei tesserati della squadra avversaria. In particolare: - l’allenatore Vecchiola, benché con violenza, sarebbe intervenuto nei confronti di un giocatore avversario solo per fermarlo, poiché questi aveva già colpito pesantemente, con dei pugni al volto, due suoi calciatori, tra cui il fratello; - il calciatore Hoseini tentò di picchiare il portiere di riserva del Folignano il quale, a sua volta, voleva colpire da tergo il Vecchiola. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - che il calciatore Hoseini, a fine gara, colpì un giocatore avversario con uno o due pugni indirizzati al volto, ma finiti sulle braccia di questi protese per difendersi; - che il Vecchiola colpì con un violento pugno alla testa, da tergo, un calciatore della squadra avversaria che veniva portato via dai suoi compagni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Hoseini debba essere qualificata come violenta e, come tale, sanzionata con la pena prevista dall’art. 19, 4° comma, lettera b) del Codice di giustizia sportiva, nel minimo edittale; • ritenuta provata la condotta ascritta al Vecchiola - essendo fuori discussione che questi colpì con un pugno alla nuca un calciatore della squadra avversaria – e, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la gravità della stessa ed il ruolo di allenatore del tesserato, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento violento ed antisportivo, non consentono l’invocata riduzione; • ritenuta, in conclusione, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Black & White Magic ed ordina incamerarsi le relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it