COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELBELLINO/POGGIO SAN MARCELLO DEL 16.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 181 del 27.4.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELBELLINO/POGGIO SAN MARCELLO DEL 16.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 181 del 27.4.2011).
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Castelbellino Calcio la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per il comportamento ascritto, a fine gara, ai propri dirigenti e sostenitori.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Castelbellino Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, in virtù dell’incertezza sull’autore dei fatti comunque contestati.
La reclamante rinunciava tacitamente alla richiesta audizione non comparendo all’odierna riunione, pur ritualmente citata.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che, a fine gara, allorché stava per riprendere la propria autovettura, un sostenitore del Castelbellino, che lo stava aspettando, lo offese reiteratamente, attingendolo con uno sputo al braccio sinistro e sputandogli altresì sull’auto dopo che vi era entrato.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
Ed invero, a norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
Inoltre, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori.
Nel caso di specie, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti del Castelbellino ed i fatti ascritti al suo sostenitore risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Le modalità e quindi la gravità specifica delle ridette specifiche condotte giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Castelbellino Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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