COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARCOLAI LUCA SEGUITO GARA FERMANA/ANCONA 1905 DELL’8.5.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 187 dell’11.5.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARCOLAI LUCA SEGUITO GARA FERMANA/ANCONA 1905 DELL’8.5.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 187 dell’11.5.2011).
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Arcolai Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Ancona 1905 chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe colpito nessuno, ma avrebbe tentato di parare i colpi, senza peraltro riuscirvi, levando la mano aperta a scopo di difesa.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il calciatore Arcolai, a fine gara, proferì un’espressione minacciosa nei confronti di una persona presente sul terreno di gioco, sollevando altresì le braccia nei confronti di un’altra che lo colpiva pesantemente con pugni e calci.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’arbitro e la reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dall’Arcolai.
L’arbitro, invero, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha notevolmente ridimensionato i fatti ascritti al calciatore sanzionato, al quale può essere contestato solamente di avere proferito un’espressione minacciosa nei confronti di una persona presente sul campo.
Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del calciatore, la Commissione ritiene congruo ridurgli la squalifica come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Ancona 1905 e, per l’effetto, riduce ad una giornata di gara la squalifica del calciatore Arcolai Luca.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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