COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SALLENT NICOLAE AUGUSTO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SALLENT NICOLAE AUGUSTO. ORDINANZA “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 23 marzo 2011, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del soggetto indicato in epigrafe per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11bis, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/11 per l’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio senza averne titolo; - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:  pena base squalifica per mesi sei, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione al calciatore Sallent Nicolae Augusto della sanzione della squalifica per mesi quattro. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
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