COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA S. MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GABICCE MARE/VILLA S. MARTINO DEL 14.5.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “A “ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 95 del 18.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA S. MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GABICCE MARE/VILLA S. MARTINO DEL 14.5.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “A “ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 95 del 18.5.2011). L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al ventottesimo minuto del secondo tempo, a seguito del comportamento di un calciatore dell’A.S.D. Villa S. Martino nei suoi confronti e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rigettava il reclamo dell’A.S.D. Villa S. Martino volto ad ottenere la ripetizione dell’incontro, deducendo l’insindacabilità della decisione adottata dall’arbitro in ordine al ritenuto pericolo per la sua incolumità. Lo stesso Giudicante, infliggeva alla medesima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 4 a 1 maturato sul campo ed al calciatore Millawage Tarindu Baggya, ritenuto responsabile dello sputo nei confronti dell’arbitro, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2012. Avverso tali provvedimenti, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa S. Martino contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, la ripetizione della gara ed una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. A dire della reclamante l’arbitro avrebbe erroneamente sospeso definitivamente l’incontro mal interpretando il gesto del proprio calciatore Millawage, il quale, al momento di lasciare il campo perchè espulso, nel girarsi, sputò ma terra e non all’indirizzo né colpendo l’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro a causa del comportamento del tesserato della squadra ospite Millawage, il quale, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo colpì con uno sputo ad un braccio, determinando con ciò una situazione tale da non consentirgli di proseguire la direzione dell’incontro in piena indipendenza di giudizio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che le disposizioni di cui all’art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. impongono all’arbitro il dovere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; • rilevato altresì che, a norma dell’art. 17, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare; • rilevato che dall’espletata istruttoria emerge che intorno al ventottesimo minuto del secondo tempo, il direttore di gara, mentre si accingeva ad espellere il calciatore numero tre del Villa S. Martino, veniva da questi offeso e colpito con uno sputo al braccio; • ritenuto che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio di chi lo subisce; • ritenuto pertanto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per il comportamento posto in essere dal ridetto tesserato del Villa S. Martino, il quale gli ha impedito di proseguire a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio e pertanto ha avuto influenza determinante sulla regolarità della gara; • rilevato infine che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S.D. Villa S. Martino risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati; • ritenuto il calciatore Millawage colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che costituisce di per sé, lo si ribadisce, un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale; • disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare la responsabilità del proprio tesserato, in quanto non suffragate da riscontri probatori obiettivi. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Villa S. Martino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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