COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MICIULLI SENIGALLIA/COLLE 2006 DEL 14.5.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 78 del 18.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MICIULLI SENIGALLIA/COLLE 2006 DEL 14.5.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 78 del 18.5.2011). L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al trentesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 3 a 0, a seguito dell’aggressione fisica operata dalla generalità dei calciatori del Colle 2006 nei confronti dei giocatori locali e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, dichiarava inammissibile l’atto presentato dall’A.P.D. Colle 2006 comunque considerato: se “preannuncio di reclamo” - come peraltro dalla stessa Società denominato – per mancato seguito; se reclamo, per difetto di contraddittorio, non avendo la società allegato l’attestazione comprovante l’invio della copia alla controparte. Lo stesso Giudicante infliggeva, tra le altre, le seguenti sanzioni: - perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, diffida ed ammenda di € 200,00 alla reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dai propri tesserati, così come refertati; - squalifica per cinque gare effettive ai calciatori Mancini Emiliano e Sisto Domenico; - squalifica per tre gare effettive ai calciatori Mancini Massimiliano, Casella Cecere Yuri e Sandroni Samuele; - squalifica fino al 30 giugno 2011 al massaggiatore Traferri Claudio; - inibizione fino al 30 giugno 2011 all’assistente di parte Mancini Giancarlo. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Colle 2006 chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte alla società e la riduzione di quelle applicate ai propri tesserati. Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ampiamente i motivi del gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ascoltata la reclamante; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - ritenuta la correttezza della delibera del Giudice Sportivo in ordine alla ritenuta inammissibilità del reclamo in primo grado come preannunciato ovvero proposto dall’odierna reclamante, per i motivi ivi addotti ed ai quali si rinvia integralmente; - rilevato che le disposizioni di cui all’art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. impongono all’arbitro il dovere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori; - rilevato altresì che, a norma dell’art. 17, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare; - rilevato che dall’espletata istruttoria emerge che intorno al trentesimo minuto del secondo tempo, l’arbitro fu costretto a sospendere definitivamente l’incontro, sul risultato di 3 a 0, per la violenta aggressione fisica posta in essere dalla generalità dei tesserati del Colle 2006 nei confronti di quelli del Miciulli Senigallia, i quali si limitarono a fuggire e porre in essere contenuti atteggiamenti di difesa; - ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità dei calciatori locali, creatasi a seguito dei comportamenti ascritti ai tesserati del Colle 2006, i quali impedirono all’arbitro di proseguire la direzione dell’incontro e, pertanto, ebbero influenza determinante sulla regolarità della gara; - rilevato infine che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Cgs l’A.P.D. Colle 2006 risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente la severità delle sanzioni loro inflitte che pertanto devono essere, tutte, confermate. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.P.D. Colle 2006 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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