F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 20 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 07 Giugno 2011 1) RICORSO DEL CALCIATORE BELLERI MANUEL LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONZA/SPAL DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV dell’11.01.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 20 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 07 Giugno 2011
1) RICORSO DEL CALCIATORE BELLERI MANUEL LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONZA/SPAL DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV dell’11.01.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 98/DIV dell’11.1.2011, a seguito della gara Monza/Spal del 9.1.2011, ha inflitto al calciatore Manuel Belleri della società Spal 1907 la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose”. Il tesserato Manuel Belleri, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso tale provvedimento, sostenendo che la sanzione adottata sia ingiustificata nell’an e, conseguentemente, illegittima nel quantum. In particolare, il ricorrente rileva che il direttore di gara, nel proprio rapporto, avrebbe descritto l’atteggiamento del calciatore come provocatorio, mai riferendosi ad ipotetici comportamenti ingiuriosi o offensivi, per cui i fatti riportati dall’arbitro dovrebbero portare ad un totale ridimensionamento dell’episodio, nel quale il calciatore, seppure con foga e rabbia nell’immediato dopo partita, rientrando negli spogliatoi, si sarebbe rivolto animatamente al direttore di gara senza però mai lasciarsi andare ad un gesto o ad una frase offensivi, ingiuriosi o minacciosi. Con particolare riferimento all’espressione “ti faccio il c… in sala stampa”, il tesserato ha evidenziato che la stessa non avrebbe alcuna portata realmente minacciosa perché non prospetta nei confronti del direttore di gara un male ingiusto, fisico o morale che sia, bensì la propria intenzione di rilasciare in sala stampa delle dichiarazioni dal contenuto negativo e critico nei suoi confronti. In conclusione - richiamando alcune decisioni nelle quali gli organi di giustizia sportiva, in casi simili, se non più gravi, avrebbero irrogato la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara, evidenziando che il comportamento tenuto non può connotarsi come offensivo o minaccioso ma, al più, come irrispettoso ed esprimendo il proprio rammarico e pentimento per la condotta assunta nei confronti del direttore di gara – ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata da 2 ad 1 giornata di gara o, in subordine, la sostituzione della seconda giornata di squalifica con l’ammonizione o con pena pecuniaria. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Arbitro, signor Maurizio Mariani, emerge che al termine della gara, mentre lo stesso usciva dal terreno di gioco, gli si avvicinava con fare provocatorio il n. 2 Manuel Belleri che gli diceva “guarda che cosa hai fatto. E’ tutta colpa tua” e lo minacciava riferendogli “Ti faccio il c… in sala stampa vedi te”, rendendosi necessario l’intervento del capitano n. 5 Marco Zamboni che era costretto a strattonare il Belleri per allontanarlo; il rapporto evidenzia ancora che, vista la situazione che si era venuta a creare, l’arbitro non poteva estrarre il cartellino rosso per irrogare l’espulsione. Dalla relazione inviata al Procuratore Federale dal collaboratore signor Francesco Vignoli emerge altresì che “al termine della gara il giocatore della Spal con la maglia n. 2 Manuel Belleri, si avventava sull’arbitro con fare minaccioso e veniva trattenuto dai compagni. Il calciatore proferiva altresì frasi ingiuriose, come mi riferiva l’arbitro, che però non riuscivo a udire”. Sulla base della ricostruzione del fatto, pur ritenendo che non siano particolarmente offensive o minacciose, la Corte fa presente che le espressioni utilizzate rivelano comunque una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, accompagnata ad un atteggiamento aggressivo del calciatore. Infatti - anche a voler prescindere dalla frase “guarda che cosa hai fatto. E’ tutta colpa tua”, che, peraltro, già di per sé sola avrebbe potuto giustificare un provvedimento disciplinare dell’arbitro e la sanzione della squalifica per una giornata da parte del Giudice Sportivo - l’espressione “ti faccio il c… in sala stampa vedi te”, pur volendo ritenere che voglia rivelare l’intenzione del calciatore di rilasciare in sala stampa dichiarazioni critiche verso l’operato dell’arbitro, si presenta oggettivamente irriguardosa nei confronti dello stesso. Inoltre, non minore rilievo occorre attribuire all’atteggiamento dell’atleta che, sempre dal referto dell’arbitro, uscendo dal terreno di gioco gli si avvicinava “con fare provocatorio”, tanto che si rendeva necessario l’intervento del capitano della Spal 1907 per allontanare il compagno di squadra e che l’arbitro era impossibilitato ad estrarre il cartellino rosso per la situazione venutasi a creare. D’altra parte, anche nella relazione del collaboratore della Procura Federale è evidenziato che il calciatore Manuel Belleri “si avventava sull’arbitro con fare minaccioso e veniva trattenuto dai compagni”, sicché l’atteggiamento aggressivo tenuto dal ricorrente deve ritenersi oggettivamente accertato. In definitiva, la condotta dell’atleta può qualificarsi come condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., impone come sanzione minima la squalifica del calciatore per 2 giornate. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Manuel Belleri e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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