F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING TERNI/PIANESE DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING TERNI/PIANESE DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011) Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Pianese A.S.D., partecipante al Campionato di Serie “D” - L.N.D., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011) con la quale il Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale, seguito gara Sporting Terni/Pianese del 9.1.2011, ha inflitto l'ammenda di € 1.500,00. Dagli atti ufficiali si evince che “Al 35° del II tempo, con il gioco in svolgimento, venivo fatto oggetto di lancio di monete provenienti dalla tribuna dove erano posizionati tifosi di entrambe le società. Preciso che sono stato colpito da due monete all'altezza della schiena provocando lieve dolore”. Con i motivi scritti la ricorrente contesta la fondatezza e legittimità della sanzione inflitta, atteso che dagli atti ufficiali non si evinceva il fatto che a lanciare le monete fossero stati propri sostenitori e ciò in quanto negli stessi atti era riportato che in Tribuna erano presenti i tifosi di entrambe le società. Evidenziava, poi, che la società ospitante, nella vendita dei tagliandi, non si era attenuta a quanto previsto dagli artt. 12, comma 2, C.G.F. e 27 del Regolamento della L.N.D., di talché non era corretto che di queste inosservanze dovesse farsi carico anche la società ricorrente. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell'ammenda così come inflitta ovvero la riduzione della stessa. Alla seduta del 28.1.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 3a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione. Osserva preliminarmente questa Corte, disattendendo l'avversa eccezione, che quanto accaduto e sanzionato dal Giudice Sportivo deve essere, in conseguenza dei criteri di responsabilità oggettiva, addebitato ai sostenitori presenti nel settore da cui le monete erano state lanciate e, quindi, a carico sia della Società ospitante, parimenti sanzionata dal Giudice Sportivo, che della ricorrente. Peraltro, in applicazione del criterio di equità, l'ammenda inflitta può essere ridotta come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) e, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it