F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011
2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo per 3 gare effettive da scontarsi in campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata all’A.S.C.D. Ebolitana 1925. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Turris/Ebolitana del 16.1.2011, sostenitori della società sanzionata lanciavano sul terreno di giuoco otto bombe carta che esplodevano con grande fragore producendo vistosi buchi sul manto erboso. Due di esse esplodevano a poca distanza da un Assistente Arbitrale provocando al medesimo intensa sensazione dolorifica all’orecchio destro e senso di stordimento tale da renderlo nella momentanea impossibilità di svolgere il proprio compito. Sempre durante l’incontro sostenitori di entrambe le società lanciavano, quasi contemporaneamente, due bombe carta una delle quali esplodeva vicino al portiere della squadra ospitante facendolo accasciare a terra e non in grado di riprendere il gioco tanto che veniva accompagnato in ospedale. Infine intonavano cori offensivi e triviali all’indirizzo dei sostenitori della squadra ospitante. Avverso tale provvedimento l’A.S.C.D. Ebolitana 1925 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.1.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno) dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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