F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 3) RICORSO DEL S.G. GALLARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGHI LUCA DAVIDE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO GALLARATESE DEL 19.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011
3) RICORSO DEL S.G. GALLARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGHI LUCA DAVIDE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO GALLARATESE DEL 19.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2011)
La società S.G. Gallaratese A.S.D., con atto del 21.1.2011, ha preannunziato reclamo, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.1.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore della società ricorrente, Righi Luca Davide a seguito della gara Settimo Calcio/Gallaratese del 19.1.2011. Con successiva nota, trasmessa il 26.1.2011, la società ha comunicato la propria intenzione di soprassedere dalla proposizione del reclamo. La Corte - premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, queste ultime che non ricorrono nel caso di specie) - dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese A.S.D. di Gallarate (Varese) dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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