F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 4) RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 4) RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011) Con atto, spedito in data 25.1.2011, la società F.C. Turris 1944 A.S.D. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, da scontarsi in campo neutro ed a porte chiuse, e della ammenda di € 3.000,00 alla predetta società a seguito della gara Turris/Ebolitana del 16.1.2011. Il ricorso si appalesa manifestamente infondato. L’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente non appare, infatti, sproporzionata rispetto alla condotta, particolarmente riprovevole e pericolosa per la pubblica e la privata incolumità, tenuta dai sostenitori della ricorrente nel corso, ma soprattutto successivamente alla gara disputatasi in data 16.1.2011. Infatti il vice dirigente del Commissariato di polizia di Torre del Greco, dott.ssa Donatella Grassi, responsabile dell’Ordine Pubblico in occasione della gara di cui è ricorso, ha affermato che “Gli incidenti (al termine della gara: N.d.E.) sono avvenuti solo tra tifosi della Turris, che volevano raggiungere quelli dell’Ebolitana ancora all’interno dello stadio, e le forze dell’ordine, che sono riuscite a respingere i diversi assalti anche con il lancio di numerosi lacrimogeni prima in prossimità dello stadio e poi nelle strade”. Quanto, poi, alle precedenti decisioni di questa Corte che, secondo l’avviso della ricorrente, deporrebbero nel senso di una riduzione del trattamento sanzionatorio, complessivamente irrogato alla Società F.C. Turris 1944 A.S.D., si evidenzia come le stesse abbiano avuto ad oggetto comportamenti significativamente meno gravi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio. Da ultimo, si rileva che il trattamento sanzionatorio, irrogato alla ricorrente, risulta congruo se confrontato con quello irrogato alla societa' Ebolitana, ovvero della squadra avversaria nell'incontro in argomento. Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 A.S.D. di Torre del Greco (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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