F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 5) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSCANO GAETANO SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011
5) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSCANO GAETANO SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)
La ricorrente propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011, contenente la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Toscano Gaetano, seguito gara Turris/Ebolitana per aver colpito, a gioco fermo, con una violenta manata al viso un calciatore avversario. La ricorrente contesta la sanzione irrogata, ritenendo il comportamento del Toscano priva di intento lesivo ma semplicemente scorretto ed antisportivo. A tal proposito invoca l’art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. che consente l’applicazione di attenuanti quando il fatto violento non sia volontario disponendo quindi la sanzione edittale di 2 giornate effettive. A rafforzamento di ciò, elenca fatti precedenti analoghi per i quali codesta Corte ha disposto tale riduzione. La Corte, udita la parte, ritiene di non ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quelle esposte nel Referto dell’arbitro che per consolidato orientamento è dotato di valore privilegiato e non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Pertanto, non essendovi i presupposti per l’applicabilità delle attenuanti per la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, conferma la decisione gravata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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