F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 7) RICORSO DELL’ASD INTERREGGIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE LA CANNA MARIO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/CASERTANA CALCIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011
7) RICORSO DELL’ASD INTERREGGIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE LA CANNA MARIO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/CASERTANA CALCIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
Il calciatore La Canna Mario, tesserato in favore della A.S.D. Hinterreggio, è stato squalificato per 1 giornata per recidività in ammonizione. Tale sanzione veniva inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale a seguito di una ammonizione irrogata dal La Canna durante la gara A.S.D. Hinterreggio/Casertana del 23.1.2011. Avverso la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011) ricorreva la società che chiedeva la revoca della giornata di squalifica inflitta al proprio tesserato assumendo che quest’ultimo non risultava essere stato ammonito nella gara de qua come poteva evincersi dalla visione di un DVD che la reclamante allegava al reclamo. Tanto premesso la C.G.F. osserva: il ricorso è meritevole di accoglimento. Infatti il filmato televisivo mostra, chiaramente, che il Direttore di Gara, al 6° minuto del secondo tempo, ammoniva il calciatore numero 9 dell’Hinterreggio, signor Picci, e non il numero 11, La Canna come, invece, erroneamente riportato sul referto. Sul punto il Direttore di Gara faceva pervenire, a richiesta di questa Corte, un fax dove riconosceva l’errore tecnico. Per questi motivi la C.G.F.,
visti gli atti;
- sentito a chiarimenti l’Arbitro;
- rilevata l’erroneità dell’ammonizione del n. 11 La Canna Mario;
- rilevato, altresì, che giusto destinatario dell’ammonizione risulta essere il n. 9 Picci Antonio;
- accertato, quindi, lo scambio di persona, annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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