F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DELL’A.S. CITTADELLA AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS IN FAVORE DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. (Delibera della C.G.F. n. 143 del 21.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DELL’A.S. CITTADELLA AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS IN FAVORE DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. (Delibera della C.G.F. n. 143 del 21.1.2010) La società A.S. Cittadella S.r.l., ha impugnato per revocazione ex art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S., davanti a questa Corte, la decisione di questo stesso Organo giudicante, in diversa composizione, (Com. Uff. n. 228 del 23.4.2010) che, annullando la decisione della Commissione Vertenze Economiche pubblicata il 23.11.2009 con la quale veniva acclarato il diritto al premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 N.O.I.F. relativamente al calciatore Colman Castro Josè Luis in favore della società Calcio Montebelluna S.r.l., rimetteva gli atti all’Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C. per la quantificazione di detto beneficio economico. Lamenta, una errata ricostruzione in fatto operata dalla Corte che avrebbe poi condotto ad una pronuncia in pregiudizio della ricorrente. Si costituiva con memoria scritta la controparte Calcio Montebelluna S.r.l. che resisteva alle doglianze della compagine padovana. Tanto premesso, nelle more della fissazione della discussione, perveniva atto a firma congiunta delle contendenti con il quale si manifestava l’irrevocabile intenzione di rinunciare al giudizio con consequenziale estinzione del processo. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia, al ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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