F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO DI PREPARAZIONE” DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 96 N.O.I.F. ALLA P.M.S. BELLIZZI, RELATIVA AL CALCIATORE PACIFICO MIRKO (Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff. n. 364 del 29.1.2010 – Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 18/D del 9.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO DI PREPARAZIONE” DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 96 N.O.I.F. ALLA P.M.S. BELLIZZI, RELATIVA AL CALCIATORE PACIFICO MIRKO (Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff. n. 364 del 29.1.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 18/D del 9.5.2010) La società G.S. Olevanese Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S .la decisione della Commissione Vertenze Economiche resa pubblica con il Com. Uff. n. 18/D del 9.5.2010 con la quale veniva confermata la decisione della Commissione Premi di Preparazione (Com. Uff. n. 364 del 29.1.2010). Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell’istanza rescissoria. Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell’art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità. La mancata audizione delle parte che ha avanzato relativa istanza e che non ha partecipato all’udienza (omettendo peraltro di giustificare in maniera adeguata il proprio impedimento con certificazione medica), è circostanza che non integra l’errore di fatto di cui all’art.39, lettera d), del C.G.S., per cui il ricorso devesi ritenere inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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