F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 120/CGF del 25.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 120/CGF del 25.2.2008) La società Ternana Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S .la decisione di questa Corte di Giustizia Federale resa pubblica con il Com. Uff. n. 120/CGF del 25.2.2008. La Corte di Giustizia Federale respinse il reclamo della Ternana Calcio avverso la pronuncia della Commissione Vertenze Economiche che aveva riconosciuto il diritto della A.S.D. Leonessa Altamura ad ottenere, ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F., il pagamento del premio e formazione tecnica del calciatore Perney Julien Christian a seguito della stipula da parte dello stesso del primo contratto da professionista con la società Ternana Calcio per la Stagione Sportiva 2007/2008. La Corte di Giustizia Federale disattese le argomentazioni della ricorrente secondo cui l’art. 99 primo comma N.O.I.F. non riconosce il diritto al premio in favore di una società per il solo fatto che il calciatore non professionista vi abbia svolto l’ultima attività dilettantistica, ma prevede espressamente che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica per la quale era tesserato il calciatore, in costanza del vincolo del tesseramento, anche al momento della stipula del primo contratto da professionista. Ad avviso della Corte di Giustizia Federale l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì la attualità del tesseramento. Con l’atto di impugnazione revocatoria la società Ternana sostiene che a seguito della nuova formulazione dell’art. 99 N.O.I.F., introdotta con il Com. Uff. n. 118/A del 25.5.2010 che ha aggiunto il comma 1 bis secondo cui ”il premio non spetta qualora il calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista non sia più tesserato con la società dilettantistica”, si è in presenza di una sopravvenienza che rende esplicita l’intenzione del legislatore federale, al momento in cui emanò il testo originario dell’art. 99 N.O.I.F.. Tale sopravvenienza, secondo la ricorrente, costituirebbe un fatto nuovo successivo alla decisione della Corte di Giustizia Federale, espressamente previsto come ipotesi revocatoria dall’art. 39, comma 1, punto D) C.G.S. idoneo a determinare l’effetto rescindente della deliberazione impugnata, in quanto la sua conoscenza avrebbe portato ad una diversa pronuncia. Il ricorso della società Ternana Calcio è inammissibile. La impugnazione revocatoria postula nella fase rescindente l’accertamento in via pregiudiziale della sussistenza di uno dei motivi per i quali ai sensi dell’art. 39 C.G.S. la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nesso di causalità. Nel caso in esame, il fatto nuovo dedotto dalla ricorrente come motivo revocatorio, non è lo status di tesserato o svincolato del calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista, che è soltanto un elemento costitutivo della fattispecie normativa, bensì la norma sopravvenuta, dopo che la decisione è divenuta inappellabile. Tale norma attribuendo una diversa valenza giuridica allo stato del calciatore nel momento in cui è divenuto professionista, ha disciplinato in maniera innovativa il diritto della società dilettantistica al premio di addestramento e formazione tecnica. La sopravvenienza, quindi è la norma che ha modificato il regime giuridico del premio e non il fatto giuridico del requisito del tesseramento che come si è detto è un elemento costitutivo della fattispecie normativa in virtù della modifica apportata dal legislatore federale. Le conclusioni non potrebbero essere diverse, anche se si trattasse di una norma interpretativa, come sostiene erroneamente la società ricorrente, in quanto l’efficacia retroattiva delle norme interpretative, trova il suo confine negli effetti che la stessa norma ha irrevocabilmente generato in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it