F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA A.S.D. BELLIZZI CALCIO IL “PREMIO DI PREPARAZIONE” EX DELL’ART. 96 N.O.I.F, RELATIVO AL CALCIATORE VENTURA ALESSIO (Delibera Commissione Premi di Preparazione n. 642 pubblicata nel Com. Uff. n. 6/E del 30.3.2010 – Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 01/D del 02.07.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA A.S.D. BELLIZZI CALCIO IL “PREMIO DI PREPARAZIONE” EX DELL’ART. 96 N.O.I.F, RELATIVO AL CALCIATORE VENTURA ALESSIO (Delibera Commissione Premi di Preparazione n. 642 pubblicata nel Com. Uff. n. 6/E del 30.3.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 01/D del 02.07.2010) La società G.S. Olevanese Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S .la decisione della Commissione Vertenze Economiche resa pubblica con il Com. Uff. n. 01/D del 2.7.2010 con la quale veniva confermata la decisione della Commissione Premi di Preparazione (Com. Uff. n. 6/E del 30.3.2010). Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell’istanza rescissoria. Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell’art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità. Il ricorrente qualifica come errore di fatto un aspetto meramente processuale, che come tale (senza voler in questa sede affrontare la sua fondatezza), non può attenere al fatto, ma allo stretto diritto. Appare infatti stridente la contraddizione, laddove in ricorso si afferma testualmente la sussistenza di “un errore di fatto-procedurale”. Consegue quindi che, non risultando correttamente individuato uno dei motivi di cui all’art. 39 C.G.S., il ricorso è palesemente inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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