COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara “ANGRI CALCIO 1927” – “U.S. ARZANESE” del 14 novembre 2010
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
Gara "ANGRI CALCIO 1927" - "U.S. ARZANESE" del 14 novembre 2010
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla
"U.S. ARZANESE"
OSSERVA
la società reclamante chiede sia ritenuta irregolare la gara di cui all'oggetto e sia inflitta alla "ANGRI
CALCIO 1927" la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto alla stessa partecipare un
calciatore - Tarascio Antonio, nato il 3 maggio 1990 - che non ne aveva titolo in quanto squalificato. In
particolare, si precisa nel reclamo, al Tarascio con C.U. n. 5 del 25 agosto 2010, era stata inflitta la
squalifica per due gare effettive in riferimento alla gara di Coppa Italia "ANGRI CALCIO 1927" -
"BATTIPAGLIESE" disputatasi il 22 agosto 2010.
La società reclamante deduce che il calciatore, impossibilitato a scontare la squalifica nella stessa
competizione per essere stata la propria squadra di appartenenza eliminata da quella competizione di
Coppa Italia, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima giornata utile successiva a detta
eliminazione.
Il reclamo è infondato.
La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, con decisione del 19 gennaio 2011, ha stabilito che "è
assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le
squalifiche comminate a carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione
nella quale erano state inflitte". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione alla luce del
combinato disposto degli articoli 19, commi 11.1 e 11.3, e 22, comma 6°, C.G.S., norme dalle quali ha
desunto che un calciatore squalificato in occasione di una gara di Coppa Italia deve scontare la
sanzione, nella stessa stagione agonistica o in quella successiva, sempre in una gara di Coppa Italia.
Ritiene questo Giudice di doversi attenere al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di Giustizia Federale, principio dal quale deriva che il calciatore Tarascio Antonio aveva pieno
titolo a partecipare alla gara di cui all'oggetto.
Al rigetto del reclamo consegue la convalida del risultato acquisito sul campo nella Gara del 14
novembre 2010.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera:
- di rigettare il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara "ANGRI CALCIO 1927" - "U.S. ARZANESE" del 14 novembre
2010, conclusasi con il punteggio 3 - 2.
Dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante