COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara “PISTICCI” – “ARZANESE” del 31 ottobre 2010.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
Gara "PISTICCI" - "ARZANESE" del 31 ottobre 2010.
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla
"ARZANESE";
lette le controdeduzioni della "PISTICCI"
OSSERVA
la società reclamante chiede sia ritenuta irregolare la gara di cui all'oggetto e sia inflitta alla
"PISTICCI" la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto alla stessa partecipare due
calciatori - Basile Emilio, nato l'8 agosto 1990 e Di Maria Vincenzo, nato il 26 febbraio 1984 - che non
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ne avevano titolo in quanto squalificati. In particolare, si precisa nel reclamo, ai predetti calciatori con
C.U. n. 11 del 17 settembre 2010, era stata inflitta la squalifica per una giornata in riferimento alla
gara di Coppa Italia "BATTIPAGLIESE" - "PISTICCI" disputatasi il 16 settembre 2010.
La società reclamante deduce che i calciatori avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara
Ufficiale della prima squadra successiva alla data in cui era stata comminata la squalifica.
La "PISTICCI" contesta le argomentazione della reclamante deducendo che i calciatori di cui trattasi
avevano scontato la squalifica loro inflitta non partecipando alla gara "BATTIPAGLIESE" - "PISTICCI"
valevole per la 6^ giornata del Campionato Nazionale Dilettanti disputatasi il 10 ottobre 2010.
Il reclamo è infondato.
La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, con decisione del 19 gennaio 2011, ha stabilito che "è
assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le
squalifiche comminate a carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione
nella quale erano state inflitte". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione alla luce del
combinato disposto degli articoli 19, commi 11.1 e 11.3, e 22, comma 6°, C.G.S., norme dalle quali ha
desunto che un calciatore squalificato in occasione di una gara di Coppa Italia deve scontare la
sanzione, nella stessa stagione agonistica o in quella successiva, sempre in una gara di Coppa Italia.
Ritiene questo Giudice di doversi attenere al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di Giustizia Federale, principio dal quale consegue che i calciatori Basile Emilio e Di Maria
Vincenzo avevano pieno titolo per partecipare alla gara di cui all'oggetto.
Al rigetto del reclamo consegue la convalida del risultato acquisito sul campo nella Gara del 31
ottobre 2010.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera:
- di rigettare il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara "PISTICCI" - "ARZANESE" del 31 ottobre 2010, conclusasi con il
punteggio 1 - 1.
Dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante