COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara “RENATO CURI ANGOLANA” – “A.C. RIMINI 1912” del 7 novembre 2010.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
Gara "RENATO CURI ANGOLANA" - "A.C. RIMINI 1912" del 7 novembre
2010.
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla
"RENATO CURI ANGOLANA":
lette le controdeduzioni della "A.C. RIMINI 1912"
OSSERVA
la società reclamante chiede sia ritenuta irregolare la gara di cui all'oggetto e sia inflitta alla "A.C.
RIMINI 1912" la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto alla stessa partecipare un
calciatore - Evangelisti Alessandro, nato il 29 maggio 1981 - che non ne aveva titolo in quanto
squalificato. In particolare, si precisa nel reclamo, all'Evangelisti con C.U. n. 5 del 25 agosto 2010, era
stata inflitta la squalifica per tre gare effettive in riferimento alla gara del 1° Turno Preliminare di
Coppa Italia Dilettanti Girone 20 "A.C. RIMINI 1912" - "REAL RIMINI" disputatasi il 22 agosto 2010.
La società reclamante deduce che il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara
Ufficiale della prima squadra successiva alla data in cui era stata comminata la squalifica.
La "A.C. RIMINI 1912" contesta le considerazioni esposte dalla reclamante richiamando le norme di
cui all'articolo 22 comma 6° e 19, commi 11.1 e 11.3 del C.G.S..
Il reclamo è infondato.
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La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, con decisione del 19 gennaio 2011, ha stabilito che "è
assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le
squalifiche comminate a carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione
nella quale erano state inflitte". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione alla luce del
combinato disposto degli articoli 19, commi 11.1 e 11.3, e 22, comma 6°, C.G.S., norme dalle quali ha
desunto che un calciatore squalificato in occasione di una gara di Coppa Italia deve scontare la
sanzione, nella stessa stagione agonistica o in quella successiva, sempre in una gara di Coppa Italia.
Ritiene questo Giudice di doversi attenere al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di Giustizia Federale, principio dal quale consegue che il calciatore Evangelisti Alessandro
aveva pieno titolo a partecipare alla gara di cui all'oggetto.
Al rigetto del reclamo consegue la convalida del risultato acquisito sul campo nella Gara del 7
novembre 2010.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo delibera:
- di rigettare il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara RENATO CURI ANGOLANA - A.C. RIMINI 1912 del 7 novembre
2010, conclusasi con il punteggio 0 - 1.
Dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante.
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