COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara “CAPRIATESE” – “ANGRI CALCIO” del 7 novembre 2010.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara "CAPRIATESE" - "ANGRI CALCIO" del 7 novembre 2010. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla "CAPRIATESE"; OSSERVA la società reclamante chiede sia ritenuta irregolare la gara di cui all'oggetto e sia inflitta alla "ANGRI CALCIO" la punizione sportiva della perdita della gara per due ordini di motivi: - per avere utilizzato il calciatore Cascella Giorgio, che in precedenza aveva militato, come professionista, nelle file della "A.S. AVELLINO 1912" (società per la quale aveva disputato la sua ultima partita il 16 ottobre 2010) prima ancora che fossero decorsi almeno trenta giorni dalla suindicata ultima partita; - per avere fatto partecipare alla gara di cui all'oggetto un calciatore - Tarascio Antonio - che non ne aveva titolo in quanto squalificato. In particolare, si precisa nel reclamo, al predetto calciatore, con C.U. n. 5 del 25 agosto 2010, era stata inflitta la squalifica per due giornate in riferimento alla gara "ANGRI CALCIO" - "BATTIPAGLIESE", valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia Dilettanti disputatasi il 22 agosto 2010. La società reclamante deduce che il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nelle gare di campionato della prima squadra, essendo stata questa eliminata dalla competizione di Coppa Italia. Il reclamo è infondato. Per il quanto concerne il primo motivo di reclamo, osserva questo Giudice che, come risulta dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Tesseramento il 14 gennaio 2011, il Cascella non è mai stato tesserato come "professionista" dalla "A.S. AVELLINO 1912", cui era stato concesso semplicemente in prestito dalla "ANGRI CALCIO", e che alla data della gara di cui all'oggetto il calciatore era tesserato per la stessa "ANGRI CALCIO" ove aveva fatto rientro il 5 novembre 2010. La mancanza nel Cascella della qualifica di calciatore professionista rende evidente la inapplicabilità nel caso di specie della norma di cui all'art. 114, comma 1, delle N.O.I.F. richiamata dalla reclamante. Per quanto concerne il secondo motivo di reclamo va detto che la Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, con decisione del 19 gennaio 2011, ha stabilito che "è assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le squalifiche comminate a 105 carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione nella quale erano state inflitte". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione alla luce del combinato disposto degli articoli 19, commi 11.1 e 11.3, e 22, comma 6°, C.G.S., norme dalle quali ha desu nto che un calciatore squalificato in occasione di una gara di Coppa Italia deve scontare la sanzione, nella stessa stagione agonistica o in quella successiva, sempre in una gara di Coppa Italia. Ritiene questo Giudice di doversi attenere al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, principio dal quale consegue che il calciatore Tarascio Antonio aveva pieno titolo per partecipare alla gara di cui all'oggetto. Al rigetto del reclamo consegue la convalida del risultato acquisito sul campo nella Gara del 7 novembre 2010. P.Q.M. il Giudice Sportivo delibera: - di rigettare il reclamo; - di convalidare il risultato della gara "CAPRIATESE" - "ANGRI CALCIO" del 7 novembre 2010, conclusasi con il punteggio 0 - 0. Dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante
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