COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 27 FEBBRAIO 2011 ANGRI – BATTIPAGLIESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 27 FEBBRAIO 2011 ANGRI – BATTIPAGLIESE
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 123 del 2/03/2011
- Considerato che la società Angri Calcio, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo
alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo
stesso;
- Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Angri – Battipagliese 0-2
3. Di addebitare sul conto della società Angri Calcio la tassa di reclamo.