COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 27 FEBBRAIO 2011 ANGRI – BATTIPAGLIESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 27 FEBBRAIO 2011 ANGRI – BATTIPAGLIESE Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 123 del 2/03/2011 - Considerato che la società Angri Calcio, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; - Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS P.Q.M. Delibera: 1. Di dichiarare inammissibile il reclamo 2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Angri – Battipagliese 0-2 3. Di addebitare sul conto della società Angri Calcio la tassa di reclamo.
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