COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 13/4/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20 marzo 2011 Real Rimini Siti – Atessa Val Di Sangro

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 13/4/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20 marzo 2011 Real Rimini Siti – Atessa Val Di Sangro Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 137 del 23 marzo 2011; - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Real Rimini Siti; OSSERVA Il Reclamo è infondato. La società reclamante assume che alla gara di cui in oggetto aveva partecipato il calciatore Pedalino Saverio, nato il 27 giugno 1986, il quale non aveva titolo per prendervi parte non avendo scontato un residuo di due giornate di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo della Lega Pro con C.U. 182 del 31 maggio 2010. Fuorché dagli accertamenti disposti da questo Giudice Sportivo è risultato che il Pedalino, prima di essere tesserato dalla società Atessa Val di Sangro , era stato tesserato dalla società Monteriggioni a far data dal 22 ottobre 2010 e che, nel corso della sua permanenza presso detta società, aveva scontato le due giornate di squalifica; PQM Delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Real Rimini – Atessa 0-1 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della reclamante
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it