COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 13/4/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 30 GENNAIO 2011 Battipagliese – Nardò Calcio

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 13/4/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 30 GENNAIO 2011 Battipagliese - Nardò Calcio Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Nardò Calcio osserva la reclamante chiede che alla Battipagliese sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 1° comma, C.G.S. deducendo che, prima dell'inizio della gara, alcune persone non identificate, ma certamente riconducibili alla società Battipagliese, avevano aggredito tre propri calciatori (Cornacchia, Diallo e Majella) e che costoro, malgrado non fossero in condizioni di prendere parte alla gara avendo riportato lesioni ed in preda ad "uno status emotivo limitato psicologicamente", erano scesi in campo soltanto perchè il dirigente accompagnatore, a seguito del clima "di grande terrore creatosi", non aveva potuto depennare quei calciatori dalla distinta già presentata all'arbitro, né inserire le relative sostituzioni apportate dall'allenatore. La reclamante allegava i verbali di denuncia dei calciatori succitati, del magazziniere e dell'autista del pullman che aveva trasportato gli atleti, nonchè i referti medici del pronto soccorso. La società Battipagliese nelle proprie controdeduzioni assume che la gara si era svolta regolarmente e che i fatti verificatisi prima del suo inizio erano imputabili ai calciatori di entrambe le squadre, come descritto nel referto del Commissario di campo. Il reclamo è infondato. Dall'esame del referto del Commissario di campo, che come noto gode di fede privilegiata, si evince chiaramente che, prima dell'inizio della gara, i calciatori delle due squadre avevano dato origine ad una furibonda rissa all'interno del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, rissa che una volta sedata era ripresa poco dopo nuovamente senza che fosse stato possibile identificarne i protagonisti, tutti con indosso le tute. Come appare evidente dal referto non si è trattato di una aggressione subita dai calciatori del Nardò, ma di un evento caratterizzato da violenza cui avevano preso parte i calciatori di entrambe le squadre. I fatti esposti dal Commissario di campo hanno formato oggetto di puntuale esame da parte di questo Giudice che, con il C.U. n. 109 del 2 febbraio 2011, ha inflitto ad entrambe le società ammenda e diffida. Gli episodi descritti nel reclamo non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e, come tali, non possono formare oggetto di esame da parte di questo Giudice. P.Q.M. delibera 1) di rigettare il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio: Battipagliese – Nardo’ 1-0 3) di addebitarsi la tassa di reclamo.
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