COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°154 del 28/4/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13 MARZO 2011 A.C. RIMINI 1912 – RENATO CURI ANGOLANA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°154 del 28/4/2011
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 13 MARZO 2011 A.C. RIMINI 1912 – RENATO CURI ANGOLANA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 134 del 16 marzo 2011
- Considerato che la società A.C. Rimini 1912 , non ha dato seguito al preannuncio di reclamo
relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del
reclamo stesso;
- Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Rimini – Renato Curi
Angolana 1-1
3. Di addebitare sul conto della società A.C. Rimini 1912 la tassa di reclamo.