COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°154 del 28/4/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13 MARZO 2011 A.C. RIMINI 1912 – RENATO CURI ANGOLANA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°154 del 28/4/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13 MARZO 2011 A.C. RIMINI 1912 – RENATO CURI ANGOLANA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 134 del 16 marzo 2011 - Considerato che la società A.C. Rimini 1912 , non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; - Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS P.Q.M. Delibera: 1. Di dichiarare inammissibile il reclamo 2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Rimini – Renato Curi Angolana 1-1 3. Di addebitare sul conto della società A.C. Rimini 1912 la tassa di reclamo.
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