COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 9/5/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D CALCIO MONTEBELLUNA – ESTE GARA DELL’ 8 MAGGIO 2011
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 9/5/2011
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
CALCIO MONTEBELLUNA – ESTE GARA DELL’ 8 MAGGIO 2011
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, letti gli atti osserva:
- il signor Aleardi Romano, nella qualità di Presidente della società MONTECCHIO MAGGIORE
ha proposto reclamo avverso l’esito della gara di cui all’oggetto assumendo che, durante lo
160
svolgimento della stessa, è stato violato il disposto di cui al CU n.1 del Comitato Interregionale
relativo ai limiti di età dei calciatori giovani.
Il reclamo è fondato.
L’art. 29 comma 8 del CGS prevede che il Giudice Sportivo giudichi in prima istanza sulla
posizione irregolare dei calciatori anche d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali
di gara.
Nel caso in esame risulta in maniera incontrovertibile dal referto arbitrale che, nel corso del
secondo tempo, a seguito della sostituzione del calciatore Bressan Marco (classe 1991) con il
calciatore Zingrillo Gaetano (classe 1987) la società CALCIO MONTEBELLUNA si è trovata a
schierare in campo un solo giocatore di classe 1991, in luogo dei due calciatori, della stessa
classe, così come previsto dalla norma succitata.
L’irregolarità della posizione di un calciatore prevale su qualsiasi altra considerazione relativa
all’ammissibilità del ricorso, avendo il Giudice Sportivo l’obbligo di verificare d’ufficio la regolare
posizione dei calciatori prima ancora di esaminare nel merito gli altri atti della gara.
P.Q.M.
- il Giudice Sportivo provvedendo d’ufficio infligge alla società CALCIO MONTEBELLUNA la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.