COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°168 del 16/5/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RIMINI 1912 – FORLI SRL DILETTANTISTICA GARA DEL 15 MAGGIO 2011
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°168 del 16/5/2011
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
RIMINI 1912 – FORLI SRL DILETTANTISTICA GARA DEL 15 MAGGIO 2011
Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società FORLI SRL DILETTANTISTICA,
OSSERVA
- la società reclamante chiede che alla società RIMINI 1912 sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per avere la stessa fattovi partecipare un calciatore squalificato;
- assume la reclamante che il calciatore ONESCU DANIEL, espulso nel corso della gara GENOA – RAPPR. SERIE D disputatasi il 1° marzo 2011 nell’ambito della Viareggio Cup, non aveva mai scontato la sanzione inflittagli.
Il reclamo è infondato.
- risulta dagli atti che il Giudice Sportivo con C.U. n° 8 della Viareggio Cup del 1° marzo 2011, affisso all’Albo del Comitato Provinciale di Lucca, aveva inflitto al calciatore Onescu Daniel la sanzione della squalifica a tempo determinato, precisamente fino al 2 marzo 2011;
- la sanzione deve pertanto ritenersi scontata.
P.Q.M.
1) respinge il reclamo;
2) convalida il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: RIMINI 1912 – FORLI SRL DILETTANTISTICA 3-2;
3) addebita sul conto della società FORLI SRL DILETTANTISTICA la tassa di reclamo.